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Consiglio di Stato, Sez. VI, 1° ottobre 2018, n. 5617

Il Consiglio di Stato ribadisce il principio secondo cui l’errata dichiarazione d’irricevibilità del ricorso di primo grado non rientra nelle cause di annullamento con rinvio al giudice di prime cure.

Il Consiglio di Stato, Sezione V, ha ribadito, con la sentenza n. 5617 del 1° ottobre 2018, il principio in base al quale l’errata dichiarazione di irricevibilità del ricorso di primo grado non rientra nelle tassative cause di annullamento con rinvio previste dall’art. 105, comma 1, del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010).

Pertanto, l’errata dichiarazione di irricevibilità del ricorso di primo grado, non dovendosi procedere al rinvio al giudice di prime cure, comporta la trattazione del merito davanti al giudice d’appello, con conseguente onere per la parte appellante di riproporre dinanzi al Consiglio di Stato tutte le censure di legittimità non esaminate dal Tribunale amministrativo regionale in conseguenza della pretesa irricevibilità del gravame.

Tale approdo giurisprudenziale – peraltro conforme agli insegnamenti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 10, 11 e 14 del 2018) – assume particolare rilievo in considerazione del fatto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana si era espresso, sempre nel corso del 2018, in senso difforme, rinviando la causa al giudice di primo grado a seguito della rilevata erroneità della declaratoria d’irricevibilità del ricorso di primo grado (CGA, sentenza n. 33 del 24 gennaio 2018).

Scarica la sentenza: Cons Stato 5617_2018