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Nuovi requisiti di sicurezza antincendio nei condomini

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Nuovi requisiti di sicurezza antincendio nei condomini

Il 6 maggio 2019 è entrato in vigore il decreto del Ministero dell’Interno che ha introdotto due grandi novità nei condomini, da una parte, i nuovi requisiti di sicurezza antincendio delle facciate, e dall’altra, nuove misure gestionali per la sicurezza antincendio.

Vediamo anzitutto in cosa consistono i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate. Le facciate dei condomini di nuova costruzione ovvero dei condomini che devono procedere al rifacimento di una superficie superiore al 50% delle facciate, devono essere realizzate in modo tale da:

  1. a) limitare la propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio ad altre parti dello stesso edificio non coinvolte;
  2. b) limitare la probabilità che un incendio originato all’esterno dell’edificio coinvolga l’edificio medesimo;
  3. c) evitare e/o limitare la caduta di porzioni di facciata in conseguenza di un incendio che possano compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti ovvero l’intervento delle squadre di soccorso.

Quali sono, invece, le misure gestionali per la sicurezza antincendio: Esse variano a seconda dell’altezza degli edifici, per cui vi sono misure più complesse per gli edifici più alti e misure più semplici per gli edifici più bassi. Nel dettaglio le misure sono le seguenti:

1) per gli edifici con altezza tra i 12 m. e i 24 m., il Responsabile dell’attività (ad es. l’Amministratore di Condominio) ha unicamente un obbligo di fornire le informazioni (foglio informativo), quali comportamenti e azioni da seguire in caso di incendio (quali ad es. istruzioni per la chiamata di soccorso; azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature e impianti; istruzioni per l’esodo degli occupanti; divieto di utilizzo di ascensori). Tutti gli occupanti devono conoscere tali azioni, in modo tale da applicarle in caso di emergenza.

2) per gli edifici di altezza pari o sup. a 24 m. e fino a 54 m.: oltre all’obbligo di informazione, occorre adottare misure antincendio preventive e di un programma di pianificazione dell’emergenza. In particolare, è necessario procedere alla valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico degli impianti.

3) per gli edifici da 54 m. a 80 m.: oltre agli adempimenti di cui al punto precedente, vi è l’obbligo di installazione di un impianto di segnalazione manuale e di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico.

4) per gli edifici di altezza oltre 80 m.: oltre agli obblighi di cui al punto precedente, occorre designare il responsabile della gestione della sicurezza antincendio, designare il Coordinatore dell’emergenza (con il possesso dell’attestato di idoneità tecnica ex D.M. 10 marzo 1998), installare un Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC) quale impianto destinato a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un’emergenza. Inoltre deve essere individuato un Centro di gestione dell’emergenza quale locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni (ad es. portineria).

 

APPLICAZIONE E SCADENZE: Le nuove regole si applicano a tutti gli edifici di nuova costruzione ed a quelli già esistenti, che dovranno adeguarsi per quanto concerne tutti gli aspetti gestionali entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.M., e quindi entro il 6.5.2020; mentre entro due anni, e quindi entro il 6.5.2021, gli edifici più grandi (ovvero di altezza antincendio superiore a 54 metri e per quelli oltre gli 80 metri) dovranno attivare gli adempimenti impiantistici.

Ma la scadenza dei due anni vale solo per gli edifici di altezza superiore ai 54 metri.

SANZIONI: il mancato adeguamento degli edifici esistenti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui al D.M. 25.1.2019 determina la responsabilità civile del responsabile dell’edificio (ad es. dell’Amministratore di condominio), per non aver adempiuto agli obblighi di conservazione delle parti comuni, ai sensi dell’art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché anche responsabilità penale del medesimo (ex art. 40, comma 2, c.p.) per non aver impedito l’evento lesivo.