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Appalti di servizi e forniture e RTI. Il Consiglio di Stato ribadisce che non vi è necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, ferma restando la possibilità per la Stazione appaltante di prevedere tale specifico requisito nel bando di gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 dicembre 2019, n. 8249)

Ad eccezione del caso in cui vi sia una esplicita e diversa previsione nel bando, è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto, mentre in caso di avvalimento, la singola azienda partecipante non deve obbligatoriamente possedere quel requisito (e quindi quelle competenze) per poter erogare il servizio, ma può avvalersi delle altre partecipanti al RTI.

La pronuncia in commento trae origine da una controversia relativa all’impugnazione, da parte del secondo classificato, del provvedimento di aggiudicazione di una procedura di appalto di servizi in favore del primo classificato, costituito quale raggruppamento temporaneo di imprese (RTI).

A sostegno dell’impugnativo il secondo classificato deduceva che l’RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura per due ragioni: i) l’aggiudicatario aveva omesso di specificare nell’offerta le parti del servizio che sarebbero state realizzate dai singoli operatori economici riuniti in RTI; ii) la mandataria del raggruppamento aveva dichiarato il possesso di tutti i requisiti tecnici e finanziari, non posseduti dalle mandanti.

Il Consiglio di Stato, nel confermare la pronuncia del Giudice di primo grado, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui – con l’eccezione del caso di un’esplicita e diversa richiesta del bando – è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto, mentre a fini dell’esecuzione nella gara, tramite l’istituto dell’avvalimento, la singola azienda partecipante non deve obbligatoriamente possedere quel requisito (e quindi quelle competenze) per poter erogare il servizio, ma può avvalersi delle altre partecipanti al RTI.

Ciò in quanto, negli appalti di servizi e forniture, non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni del bando di gara, con la conseguenza che “rientra nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia la fissazione delle quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti”.

Dunque salvo esplicita e diversa richiesta del bando, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria, negli appalti di servizi, devono essere valutati con riferimento all’intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai singoli componenti dell’RTI.

Sulla base di tale percorso argomentativo, dunque, il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento, ha ritenuto legittima l’aggiudicazione disposta in favore del RTI – nell’ambito del quale la mandataria aveva dichiarato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione – evidenziando che nella specie il bando non prevedeva esplicitamente la necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza.

Scarica la sentenza del Consiglio di Stato n. 8249/2019