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Requisiti di partecipazione alle procedure di gara: legittima l’esclusione dalla procedura in caso di mancanza dell’iscrizione alla Camera di Commercio, poiché quest’ultima costituisce un requisito di idoneità professionale (Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2019, n. 7846)

La carenza dell’iscrizione alla Camera di Commercio al momento della presentazione della domanda di partecipazione ad una gara pubblica comporta l’esclusione del concorrente. L’iscrizione camerale, invero, è assurta a requisito di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), e 3, del D.Lgs. n. 50/2016: la sua utilità sostanziale è, infatti, quella di consentire l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico

La pronuncia in commento trae origine dall’impugnazione, dinanzi al Giudice Amministrativo, del provvedimento con cui una Stazione appaltante, nell’ambito di una procedura di gara, annullava l’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata, rilevando che in sede di verifica dei requisiti era emerso il mancato possesso in capo alla medesima del documento di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti l’oggetto dell’appalto.

Il Consiglio di Stato – nel confermare la pronuncia del TAR – ha al riguardo premesso che in base a quanto previsto l’art. 83, commi 1, lett. a), e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 “… i concorrenti alle gare, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali”.

Da quanto disposto dalla citata normativa deriva che l’impresa concorrente, all’atto di presentare la domanda di partecipazione alla procedura, deve fornire la prova dell’effettivo ed attuale svolgimento della propria attività nel settore previsto dal bando, producendo il c.d. documento CCIAA (iscrizione alla Camera di commercio).

Ciò in quanto il possesso dell’iscrizione camera attesta lo svolgimento di specifiche attività inerenti al contratto oggetto d’appalto e certifica “l’oggetto sociale effettivo degli operatori economici … ed una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento” (Già CDS, n. 5257/2019).

Il Giudice Amministrativo ha, altresì, specificato che l’iscrizione alla CCIAA deve riguardare il settore oggetto della procedura di gara. La corrispondenza tra l’attività certificata da tale documento e quella oggetto del bando, tuttavia, non deve necessariamente consistere in una “perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento” ma va valutata secondo una “considerazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto e non già atomistica, parcellizzata o frazionata”.

Al fine di ritenere sussistente il requisito professionale previsto dal citato art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, dunque, occorre fare riferimento all’effettivo contenuto del certificato di iscrizione camerale (e, quindi, all’attività effettivamente e concretamente svolta dal concorrente, siccome emergente da tale certificato) mentre non possono assumere rilievo preminente i documenti societari, nella parte in cui indicano l’oggetto sociale, poiché tali documenti possono fare riferimento a varie e numerose tipologie di attività ma non sono idonei a dimostrarne l’effettivo svolgimento.

Sulla base di tale percorso argomentativo, dunque, il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento, ha ritenuto legittimo l’operato della Stazione appaltante, che – in sede di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario – aveva escluso quest’ultimo in quanto non in possesso, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, dell’iscrizione camerale relativa al settore oggetto della procedura di gara.

Scarica la sentenza del Consiglio di Stato n. 7846/2019