Deroghe al principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia (Tar Marche, 20.11.2019, n. 707)
Il principio di rotazione si deve coordinare con i principi di rango costituzionale, ivi compresi quelli espressi all’articolo 97 Cost., nella parte in cui si impone alle amministrazioni pubbliche di concorrere all’obiettivo del pareggio di bilancio di cui all’art. 81 Cost.. È dunque legittima la scelta della P.A. di invitare anche l’affidatario uscente, purché tale decisione sia esplicitamente finalizzata a tutelare il pubblico interesse al risparmio di danaro pubblico.
In una gara per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione veicoli indetta da un Ente Comunale l’Amministrazione procedeva dapprima ad inviare un avviso esplorativo volto ad acquisire manifestazioni di interesse e, poi, ad avviare una procedura negoziata all’esito della quale rispondevano solo due canditati: un nuovo operatore economico e l’impresa uscente.
Il Comune, esperite le valutazioni del caso, aggiudicava la procedura negoziata al gestore uscente.
La seconda classificata agiva in giudizio contestando – tra l’altro – la violazione del principio della rotazione degli inviti da parte della P.A. (ex art. 36, comma 1, D.lgs. n. 50/16) in quanto l’Ente avrebbe omesso di motivare le ragioni della deroga al citato principio avendole inserite solamente nel provvedimento finale di aggiudicazione e non invece nella determina a contrarre e nella lettera di invito, come avrebbe dovuto.
Il TAR adito, con la sentenza in oggetto, ha rigettato tale censura rilevando che il principio della rotazione degli inviti – posto sia dall’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 sia dalle Linee Guida Anac n. 4 in materia di appalti sotto soglia – riveste un carattere relativo (e non assoluto), per cui all’Amministrazione non è del tutto preclusa la possibilità di invitare il gestore uscente.
Il Tribunale, invero, ha rilevato che il citato principio – pur volto a tutelare la libera concorrenza ed a favorire la partecipazione delle PMI alle gare – deve comunque essere letto alla luce dei principi di rango costituzionale, ivi compresi quelli espressi all’articolo 97 Cost., nella parte in cui si impone alle amministrazioni pubbliche di concorrere all’obiettivo del pareggio di bilancio di cui all’art. 81 Cost..
Sulla base di tale ragionamento, dunque, il TAR ha ritenuto legittima la scelta della P.A. di invitare alla procedura anche il gestore uscente, atteso che tale decisione era stata presa dall’Amministrazione previa valutazione della peculiare struttura del mercato interessato (i.e. numero degli operatori interessati all’appalto) ed era quindi volta a consentire alla medesima Amministrazione un risparmio di spesa, in ossequio a quanto disposto dall’art. 81 Cost..
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