La dichiarazione su precedenti illeciti professionali: i poteri sanzionatori dell’ANAC (Consiglio di Stato, Sez. V, 13.12.2019, n. 8480)
È illegittima la sanzione da parte dell’ANAC nei confronti del concorrente che abbia omesso di dichiarare un grave illecito professionale qualora quest’ultimo sia costituito da fatti che non possono comportare l’esclusione dalla procedura di gara e che non siano stati annotati nel Casellario informatico dell’Autorità in quanto solo rispetto alle notizie escludenti ed inserite nel medesimo Casellario si pone un onere dichiarativo a carico del soggetto partecipante alla gara.
All’esito di una procedura di gara indetta da un Ente comunale, per il tramite di una Centrale di Committenza, una società partecipante veniva esclusa – ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 – in ragione dell’omessa dichiarazione di una revoca dell’aggiudicazione provvisoria anteriore alla stipula del contratto e di una risoluzione contrattuale risalente a circa tre anni prima.
Sulla base del provvedimento espulsivo l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) comminava alla medesima società una sanzione di € 2.000 con contestuale inibitoria per 45 giorni alla partecipazione alle gare pubbliche e corrispondente annotazione nel Casellario informatico, ai sensi degli artt. 80, comma 12 e 213, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
La società impugnava il provvedimento sanzionatorio innanzi al TAR che respingeva il ricorso.
In sede di appello, tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima tale sanzione sulla base di due distinte ragioni.
In primo luogo, l’omissione informativa riguardava fatti e circostanze che non avrebbero potuto comportare l’esclusione della concorrente dalla procedura e, quindi, circostanze non rilevanti ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del Codice. Ciò in quanto la risoluzione contrattuale risaliva ad oltre un triennio prima della procedura di gara e, quindi, era stata già cancellata dal Casellario informatico ai sensi dell’art. 80, comma 12, ultimo periodo del Codice.
In secondo luogo, la circostanza che i fatti non dichiarati non potessero comportare l’esclusione della concorrente escludeva altresì la sussistenza di una condotta gravemente colposa della stessa, requisito quest’ultimo necessario al fine di poter legittimamente sanzionare l’operatore economico ai sensi del citato art. 80, comma 12 del Codice.
Da quanto sopra può dunque desumersi che per ritenere sussistenti i presupposti per l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 213, comma 13 del Codice è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione siano concretamente idonee a comportar l’esclusione del concorrente dalla procedura e risultino conseguentemente iscritte nel Casellario informatico dell’ANAC.
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