Nomina dei membri della commissione ed approvazione degli atti di gara: funzioni separate a tutela della terzietà dell’amministrazione (Tar Sicilia, Catania, 6 dicembre 2019, n. 2926)
Il Responsabile del servizio comunale interessato dall’appalto – che svolga anche il ruolo di componente della Commissione di gara – non può approvare gli atti della procedura. Ciò in quanto nel procedimento d’appalto, a differenza di quanto accade in generale nel procedimento amministrativo, esiste un principio di terzietà tra i soggetti che hanno predisposto gli atti e il soggetto chiamato a effettuare il controllo sulla regolarità delle operazioni compiute e, quindi, ad adottare la determinazione di aggiudicazione.
Nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento del servizio sociale professionale presso un Ente comunale, un concorrente – risultato non aggiudicatario – impugnava gli atti di gara contestando l’incompatibilità della Commissione giudicatrice che era stata scelta dal Responsabile del servizio gare del Comune atteso che tale soggetto, oltre ad essere il Responsabile del servizio gare del Comune, era anche stato nominato come membro della medesima Commissione.
Il ricorrente, inoltre, deduceva che il provvedimento di approvazione degli atti di gara e quello di aggiudicazione definitiva erano da ritenersi illegittimi in quanto adottati dal Responsabile del servizio gare del Comune, nella sua duplice veste di dipendente del Comune e di componente della Commissione di gara.
Il TAR adito ha accolto la doglianza da ultimo citata.
In particolare, il TAR ha rilevato che vi è un profilo d’incompatibilità tra il ruolo di membro della Commissione di gara e quello di soggetto deputato all’approvazione degli atti della procedura.
Tale incompatibilità, infatti, è sancita dall’art. 77, comma 4, del D.Lgs. n. 50/16, in base al quale “I commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. (La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura)”.
La ratio di tale disposizione è quella di garantire la necessaria terzietà del soggetto che vigila sul corretto svolgimento della procedura di gara – cui è demandata l’approvazione degli atti – ed i componenti della Commissione che, avendo redatto gli atti di gara da approvare, sono in tutta evidenza privi del necessario requisito dell’imparzialità.
Sulla base di detto iter giuridico, quindi, il TAR adito ha accolto il ricorso ed annullato gli atti della procedura di gara.
Scarica la sentenza del TAR Sicilia n. 2926/2019