Suddivisione dell’appalto in lotti ed estensione del sindacato del Giudice Amministrativo (Consiglio di Stato, sez. VI, 02.01.2020, n. 25)
La scelta di suddividere in lotti l’appalto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce una decisione di carattere discrezionale dell’Amministrazione che deve ritenersi legittima purché sorretta da una motivazione adeguata. Tale decisione è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto in ipotesi di violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza dell’istruttoria.
All’esito di una procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di portierato, assistenza alle aule e manutenzione degli impianti antintrusione e videosorveglianza una società risultata non affidataria del servizio contestava in sede giurisdizionale la scelta della Stazione Appaltante di suddividere in lotti l’appalto, evidenziando che i tre lotti in cui il servizio era stato ripartito sarebbero risultati sovradimensionati – sia per valore economico che per ambito territoriale – oltre che relativi ad attività tra loro distinte.
Il TAR adito accoglieva il ricorso e, conseguentemente, annullava i provvedimenti impugnati ritenendo illegittime le modalità con cui l’Amministrazione aveva suddiviso in lotti l’appalto.
In sede di appello, tuttavia, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la scelta della Stazione Appaltante in ordine alla suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall’ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-economico, spettando alla P.A. l’individuazione delle concrete modalità con cui procedere al frazionamento della commessa pubblica.
Ciò in quanto con l’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 il Legislatore ha previsto come derogabile il principio della suddivisione in lotti degli appalti, limitandosi a stabilire l’obbligo per l’Amministrazione di motivare congruamente l’eventuale scelta di non procedere a tale suddivisione.
In ragione di quanto sopra il Consiglio di Stato ha evidenziato che il principio della suddivisione in lotti – pur essendo volto a favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare pubbliche – può comunque essere derogato della P.A., seppur attraverso una determinazioneche deve essere adeguatamente motivata: ne deriva, secondo il Supremo Consesso, che la scelta di frazionare la commessa in lotti, così come quella relativa alle concrete modalità di suddivisione, deve ritenersi una scelta discrezionale dell’Amministrazione sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria.
Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto legittima la scelta della Stazione appaltante di suddividere il servizio in tre lotti distinti, evidenziando che tale scelta doveva ritenersi adeguatamente motivata e coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto.
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