Esclusione del concorrente dalla gara pubblica e poteri della Commissione giudicatrice (Consiglio di Stato, Sez. V, 12.02.2020, n. 1104)
E’ preclusa alla Commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, ivi compresa quella concernente la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione. Tale attività, infatti, ove sia stata in concreto svolta dalla Commissione (normalmente su incarico dell’Amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico) deve essere poi verificata e fatta esplicitamente propria della stazione appaltante.
In una gara aperta per l’affidamento di lavori di costruzione stradali, all’esito delle operazioni di valutazione svolte dalla Commissione giudicatrice, il Presidente della medesima Commissione riformulava la graduatoria e disponeva l’esclusione della società classificatasi prima in graduatoria evidenziando la mancata indicazione dei costi di manodopera nella relativa offerta economica.
La società impugnava tale provvedimento di esclusione deducendo, tra l’altro, l’illegittimità dell’atto in quanto adottato da un organo non competente, in violazione degli artt. 50 e 77 del D.Lgs. n. 50/2016.
La censura veniva respinta dal TAR adito.
Il Consiglio di Stato ha riformato la decisione sul punto dando atto dell’illegittimità del provvedimento di esclusione disposto dal Presidente della Commissione giudicatrice in assenza di una verifica della Stazione appaltante che abbia fatto proprio il provvedimento di esclusione.
A tale conclusione è pervenuto ritenendo che alla Commissione giudicatrice è demandata unicamente un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie.
D’altra parte – ha chiarito il Supremo Consesso – il Codice dei contratti pubblici delimita le sfere di competenza della Commissione giudicatrice e della Stazione appaltante disponendo, da un lato (art. 77) che “…la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto…” e, dall’altro (art. 80), che è la “stazione appaltante” il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione dalla procedura.
E’ dunque preclusa alla Commissione giudicatrice ogni ulteriore attività che non sia di giudizio in senso stretto, ivi compresa la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; laddove quest’ultima attività sia stata in concreto svolta dalla Commissione, deve poi essere sempre verificata e fatta propria dalla Stazione appaltante.
Spettano quindi al RUP – ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 – tutti i compiti e/o atti della procedura che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
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