Estinzione del reato ed omessa dichiarazione della sentenza di condanna in sede di partecipazione alle gare (Consiglio di Stato, Sez. III, 13.02.2020, n. 1174)
L’estinzione del reato – che consente di non dichiarare l’emanazione del relativo provvedimento di condanna – non può ritenersi una conseguenza automatica del mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione penale, che è l’unico soggetto al quale l’ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria. Conseguentemente, fino a quando non interviene tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di “reato estinto” e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione dell’intervenuta condanna in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
All’esito dello svolgimento di una procedura di appalto pre-commerciale per l’esecuzione di servizi volti a realizzare un sistema meccatronico per le terapie motorie dei disabili, la Centrale di committenza della Regione Lombardia disponeva la decadenza dell’aggiudicazione già disposta in precedenza evidenziando che l’aggiudicataria aveva omesso di dichiarare in sede di partecipazione alla procedura una condanna per il reato di bancarotta a carico del Presidente del Collegio Sindacale della stessa società.
Quest’ultima ricorreva al TAR deducendo, tra l’altro, che la condanna penale – benché esistente – era risalente nel tempo (2001) tanto che si sarebbe estinta automaticamente a seguito del decorso di oltre cinque anni dalla sua adozione.
Sia il ricorso dinanzi al TAR che l’appello dinanzi al Consiglio di Stato venivano respinti.
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha ritenuto legittima l’esclusione dell’aggiudicataria dalla procedura evidenziando che – nonostante la disciplina di gara di gara non prevedesse in modo esplicito l’obbligo di dichiarare le condanne penali per i partecipanti – vi fosse comunque un obbligo implicito in tal senso desumibile dalla documentazione di gara, con la conseguenza che la mancata dichiarazione della precedente condanna doveva ritenersi una causa legittima di esclusione dalla procedura.
Ciò in quanto la mancata dichiarazione di tutti precedenti penali da parte del concorrente costituisce segno di poca affidabilità dell’impresa, considerando che la valutazione sulla moralità professionale dei partecipanti non può certo essere rimessa ai singoli concorrenti, ma spetta alla sola Stazione appaltante.
Con tale decisione, dunque, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo cui l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate (sempreché per le stesse non sia già intervenuta una formale riabilitazione) – traducendosi in un impedimento per la Stazione appaltante di valutarne la gravità – giustifica l’esclusione dalla gara, sottolineando altresì l’irrilevanza del lungo tempo decorso dalla pronuncia della sentenza di condanna, qualora non sia stato adottato un formale provvedimento di estinzione del reato.
Ciò in quanto l’estinzione del reato – che consente di non dichiarare il provvedimento di condanna – non può ritenersi una conseguenza automatica del mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione penale, che è l’unico soggetto al quale l’ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria. Conseguentemente, fino a quando non interviene tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di “reato estinto” e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione dell’intervenuta condanna in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Scarica la sentenza del Consiglio di Stato n. 1174/2020