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Il possesso delle attrezzature richieste dalla lex specialis costituisce un requisito di esecuzione e non un requisito di partecipazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 25 marzo 2020, n. 2090)

Il possesso di specifiche attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio costituisce un requisito di esecuzione delle prestazioni negoziali e non già un requisito di partecipazione alla gara. Deve quindi ritenersi illegittima la clausola della lex specialis che imponga il possesso di determinate attrezzature già all’atto di presentare la domanda di partecipazione alla gara; e ciò anche quando trattasi di requisito di valutazione dell’offerta tecnica ai fini di incrementarne il punteggio.

Una Centrale unica di committenza indiceva una procedura di gara per l’affidamento del servizio di igiene integrata dei rifiuti urbani e assimilati prevedendo l’attribuzione di uno specifico punteggio tecnico in relazione all’impiego di mezzi a ridotto impatto ambientale.

All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche la Stazione appaltante procedeva all’aggiudicazione della gara.

La seconda in graduatoria – che non aveva ottenuto alcun punteggio per il predetto criterio, essendosi impegnata ad acquisire le medesime attrezzature di cui ancora non disponeva – impugnava gli atti di gara innanzi al TAR competente deducendo l’illegittimità dell’operato della Commissione giudicatrice con riferimento all’attribuzione del punteggio tecnico per tale criterio di valutazione e l’illegittimità della disciplina di gara.

Il TAR adito accoglieva il ricorso, evidenziando che una corretta interpretazione del disciplinare di gara avrebbe dovuto consentire ai partecipanti di ottenere il relativo punteggio tecnico previsto dal citato criterio anche formulando un’offerta basata sul mero impegno ad acquisire le attrezzature necessarie allo svolgimento della commessa.

Il Consiglio di Stato – richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto – ha confermato la correttezza della decisione di prime cure ribadendo il principio secondo cui il possesso dei macchinari e delle attrezzature necessarie allo svolgimento della commessa costituisce un requisito di esecuzione del servizio e non un requisito di partecipazione alla procedura, con conseguente legittimità di un’offerta che prevede il semplice impegno ad entrare in possesso delle medesime attrezzature in caso di esito favorevole della procedura di gara; e ciò anche quando trattasi di requisito di valutazione dell’offerta tecnica ai fini di incrementarne il punteggio.

Del resto – ha chiarito il Consiglio di Stato in un’ottica pro-concorrenziale – configurare il possesso dei citati macchinari quale requisito di partecipazione alla gara potrebbe comportare un eccessivo restringimento della platea dei soggetti ammessi a partecipare alla procedura, in spregio al principio del favor partecipationis.

Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la legittimità di una disciplina di gara che – ferma restando la possibilità di presentare un’offerta in cui vengano individuati specifici macchinari già posseduti dal partecipante – consenta altresì di predisporre un’offerta tecnica (e di ottenere il relativo punteggio) in cui il concorrente si limiti ad un impegno ad acquisire i medesimi macchinari in caso di esito favorevole della procedura.

Scarica la sentenza del Consiglio di Stato n. 2090/2020.