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Le possibili deroghe al principio di rotazione degli inviti nelle procedure negoziate sotto soglia (Consiglio di Stato, Sez. V, 31.03.2020, n. 2182)

Il principio di rotazione degli inviti nelle procedure negoziate sotto soglia comporta il divieto di invitare il contraente uscente ed ammette eccezioni solo nel caso in cui le relative motivazioni vengano tempestivamente ed esplicitamente enucleate dalla Stazione appaltante.

Nell’ambito di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di rassegna stampa di valore inferiore rispetto alla soglia comunitaria, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – previa indagine nell’albo fornitori – formulava i dovuti inviti e procedeva alla valutazione delle uniche due offerte pervenute aggiudicando alla società che aveva presentato l’offerta ritenuta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa.

La seconda classificata – ritenendo lesi i propri interessi – impugnava gli atti di gara deducendo l’illegittimità della procedura sotto il profilo della violazione del principio di rotazione degli inviti nelle procedure negoziate sotto soglia, rilevando che l’aggiudicataria coincideva con l’operatore che aveva svolto la precedente commessa pubblica avente il medesimo oggetto.

Il TAR adito accoglieva il ricorso: avverso tale sentenza l’aggiudicataria proponeva appello.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha confermato l’arresto del primo Giudice ribadendo alcuni principi fondamentali in tema di applicazione del principio di rotazione degli inviti nell’ambito delle procedure negoziate sotto soglia.

In particola, il Supremo Consesso ha innanzitutto evidenziato che in base al citato principio – esplicitamente previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 – è fatto divieto alle Amministrazioni committenti di invitare alle procedure negoziate l’affidatario uscente qualora il precedente appalto abbia il medesimo oggetto, identico settore merceologico oppure le medesime tipologie di opere o servizi.

La finalità della citata disposizione, invero, è quella di limitare la notevole discrezionalità di cui è titolare la P.A. nelle procedure negoziate e di evitare il consolidamento di rendite di posizione, considerando che l’affidatario uscente – rispetto alla concorrenza – è in possesso di informazioni più puntuali ed approfondite in merito alla commessa pubblica ed ha quindi maggiori possibilità di risultare aggiudicatario all’esito della gara successiva.

Tale regola di carattere generale, tuttavia, non costituisce un principio inderogabile, potendo non trovare applicazione qualora la Stazione appaltante ritenga di essere tenuta – a tutela del pubblico interesse – ad invitare anche l’affidatario uscente, ad esempio perché quel servizio è svolto da un numero di imprese particolarmente esiguo, anche in relazione alla struttura del mercato di riferimento, oppure in quanto per lo specifico servizio reso si è registrato un grado di soddisfazione estremamente elevato e difficilmente replicabile.

In tali ipotesi, tuttavia, in base ai generali principi dell’ordinamento, l’Amministrazione non può esimersi dal fornire una congrua e puntuale motivazione della propria scelta, che deve essere esternata nell’ambito del provvedimento che precede l’invito – ovvero quello di indizione della procedura – non ammettendosi ulteriori eccezioni successivamente a tale fase.

Sulla base delle predette considerazioni il Consiglio di Stato – confermando la sentenza gravata – ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato in quanto la Stazione appaltante aveva proceduto ad invitare l’affidatario uscente senza esplicitare in alcun modo le ragioni di tale scelta, in aperto contrasto con il principio di rotazione degli inviti di cui al già citato art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

Con la pronuncia in commento, dunque, il Consiglio di Stato ha confermato ancora una volta che il principio di rotazione di cui all’art. 36 del Codice ammette eccezioni solo nel caso in cui le relative motivazioni vengano tempestivamente ed esplicitamente enucleate dalla stazione appaltante.

Scarica la sentenza del Consiglio di Stato n. 2182/2020.