Può configurarsi un RTI di tipo verticale soltanto qualora la lex specialis operi una distinzione tra prestazioni principali e secondarie (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2020, n. 2183)
La possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale sussiste solo laddove la Stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara le prestazioni principali e quelle secondarie, non potendo il concorrente provvedere alla scomposizione del contenuto della prestazione distinguendo di sua iniziativa quelle principali da quelle secondarie.
Un Ente locale indiceva una procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza e fornitura domiciliare dei pasti destinata agli utenti di un Servizio Sociale sito nel relativo territorio e all’esito della valutazione delle offerte procedeva alla relativa aggiudicazione in favore di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (RTI).
La seconda classificata impugnava gli esiti della procedura lamentando la violazione dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 13 del capitolato speciale d’appalto.
La ricorrente, in particolare, deduceva che la mandante del costituendo RTI aggiudicatario aveva dichiarato in sede di offerta che avrebbe svolto una sola delle due prestazioni richieste dal bando (attività di predisposizione dei pasti) senza neanche menzionare l’altro servizio previsto dalla disciplina di gara (assistenza domiciliare) con la conseguenza che il medesimo RTI avrebbe dovuto qualificarsi come raggruppamento di tipo verticale, mentre la lex specialis non prevedeva la possibilità di partecipare alla procedura in detta composizione.
Il TAR adito ha rigettato il ricorso e la suesposta censura.
In sede di appello il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR ribadendo alcuni principi in tema di raggruppamenti temporanei di imprese.
In particolare, il Supremo Consesso ha rilevato che l’art. 48 del Codice dei contratti pubblici prevede due tipologie di RTI: il raggruppamento di tipo verticale e quello di tipo orizzontale. Nel primo caso – ha rammentato il Consiglio di Stato – la mandataria esegue le prestazioni o le forniture indicate come principali (anche in termini economici) nella lex specialis mentre le imprese mandanti quelle indicate come secondarie; nel caso di RTI orizzontale, viceversa, gli operatori economici “…eseguono il medesimo tipo di prestazione…”.
Ciò che rileva per poter configurare un RTI di tipo verticale, dunque, è l’esistenza di una distinzione tra “prestazioni principali” e “prestazioni secondarie” che deve essere operata dalla Stazione appaltante nella documentazione di gara.
Corollario di tale disposizione, quindi, è la circostanza che i raggruppamenti di tipo verticale possono configurarsi solo laddove la Stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara le prestazioni principali e quelle secondarie, atteso che non può certo essere il concorrente a provvedere, di sua sponte, alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo esso stesso tra le prestazioni principali e quelle secondarie.
In tale contesto il Consiglio di Stato ha quindi evidenziato che qualora l’Amministrazione non abbia distinto tra prestazioni principali e secondarie, l’eventuale indicazione da parte dei componenti del RTI delle parti della prestazione che ogni operatore si incarica di eseguire all’interno della compagine imprenditoriale associativa non implica la prefigurazione di un raggruppamento verticale (ostandovi la pregiudiziale distinzione programmatica tra prestazioni principali ed accessorie), ma evoca esclusivamente la ripartizione interna, tra i concorrenti raggruppati, della esecuzione della prestazione unitariamente considerata.
Scarica la sentenza del Consiglio di Stato n. 2183/2020.