L’indicazione dei costi della manodopera deve essere non soltanto separata ma anche integrale (TAR Abruzzo- Pescara, Sezione I, sentenza del 5 maggio 2020, n. 145)
Nel caso in cui la lex specialis contenga un espresso riferimento alla necessità di indicare integralmente il costo della manodopera, va obbligatoriamente escluso il concorrente incorso nell’omissione, sia pure solo parziale, di tale indicazione. Ciò anche qualora il medesimo concorrente abbia evidenziato la complessiva incidenza della manodopera tenendo conto del solo personale tecnico addetto al servizio, senza considerare il personale addetto agli uffici di supporto (ad es. ufficio tecnico, ufficio del personale, ufficio legale ufficio logistica ufficio acquisti, magazzini etc.).
All’esito di una gara indetta dalla ASL per l’affidamento del servizio di gestione e trattamento dell’acqua sanitaria – cui avevano partecipato tre concorrenti – la seconda classificata impugnava l’aggiudicazione definitiva dinanzi al TAR.
In particolare, la seconda graduata deduceva l’illegittimità del modus operandi con cui la commissione aveva valutato le offerte tecniche, in quanto la medesima – invertendo l’ordine di esame dei criteri valutativi – aveva anteposto la disamina dei criteri di carattere vincolato rispetto a quella concernente i criteri avente natura discrezionale.
L’aggiudicataria, a fronte del citato ricorso, presentava un ricorso incidentale con cui contestava l’illegittimità dell’ammissione alla procedura della seconda in graduatoria.
Ciò, in particolare, in quanto la ricorrente principale non aveva correttamente indicato il costo del personale da impiegare nell’appalto ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, non avendo individuato il costo concernente il personale tecnico-amministrativo di supporto ma soltanto quello del personale tecnico addetto al servizio.
Il TAR adito accoglieva entrambi i ricorsi, benché reciprocamente escludenti, ritenendoli fondati nel merito.
Quanto al ricorso principale il Giudice Amministrativo ha, innanzitutto, ribadito il generale principio, di origine giurisprudenziale, secondo cui l’esame delle componenti discrezionali dell’offerta deve sempre rigorosamente precedere il vaglio di quelle vincolate – anche a prescindere da diverse od omesse disposizioni della lex specialis sul punto – al fine di evitare che nella fase più delicata e soggettiva del giudizio il seggio di gara abbia già presente il punteggio attribuito meccanicamente a tutti i concorrenti, così da conoscere se anche un decimale (da attribuire discrezionalmente) possa o meno fare la differenza per una o per l’altra ditta partecipante
Pertanto, considerando che nella specie risultava per tabulas che la Commissione avesse invertito l’ordine di esame dei criteri di valutazione delle offerte – esaminando dapprima quelli vincolati e solo successivamente quelli discrezionali, in aperta violazione del principio di trasparenza procedimentale – il Giudice Amministrativo disponeva di accogliere il ricorso principale.
Quanto al ricorso incidentale il G.A. ha osservato che nell’offerta della seconda in graduatoria i costi del personale non erano stati indicati in maniera completa, atteso che la ricorrente principale aveva tenuto conto – in tale computo – soltanto dell’incidenza del costo del personale tecnico addetto al servizio, senza considerare la rilevante componente organizzatoria delle strutture ed uffici di supporto (ufficio tecnico, ufficio del personale, ufficio legale, ufficio acquisti, magazzini depositi etc..).
Il TAR adito, dunque, ha ribadito il generale principio – confermato anche dal Giudice Europeo (CGUE, Sez. IX, 2 maggio 2019 in causa C-309/18) – in base al quale l’omessa o anche solo parziale indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica ha un effetto immediatamente escludente, anche in assenza di specifiche disposizioni della lex specialis sul punto, in quanto integra una violazione di quanto puntualmente prescritto dall’art. 95, comma 10, del Codice.
Sulla base di tali considerazioni, dunque, il Giudice adito accoglieva anche il ricorso
incidentale presentato dall’aggiudicataria.
Infine – quanto agli effetti della pronuncia di doppio accoglimento – il G.A. ha richiamato la giurisprudenza europea sul punto (Corte Giustizia UE sez. X 5.9.2019 in causa C-333/2018) evidenziando che il simultaneo accoglimento di due ricorsi reciprocamente escludenti comporta l’esclusione in sede giurisdizionale di entrambi i concorrenti dalla gara.
Nella specie, dunque, considerando che doveva ritenersi illegittima sia la fase di ammissione dei concorrenti (violazione art. 95 del Codice) sia la fase di valutazione delle offerte (inversione dell’ordine di esame dei criteri) il TAR adito ha disposto l’annullamento dell’intera procedura di gara e la necessità per la Stazione appaltante di procedere alla riedizione integrale della stessa.
Scarica la sentenza del TAR Abruzzo – Pescara, n. 145/2020.