La presentazione della domanda di concordato preventivo cd. “in bianco” incide sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara (Tar Lazio, Sezione I – Quater, 3 giugno 2020, n. 5892)
Nel caso in cui nel corso di una procedura di gara una società non abbia presentato una domanda di concordato con continuità aziendale ma la diversa istanza di concordato c.d. “in bianco” – con riserva di presentazione del piano e della restante documentazione nel termine concesso dal Tribunale – la medesima società perde la continuità del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura atteso che la presentazione della suddetta istanza integra la sussistenza della fattispecie espulsiva di cui all’art. 80, comma 5, lett. b), D.Lgs. 50/2016.
In una gara indetta per l’affidamento di un appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, la stazione appaltante procedeva alla revoca dell’aggiudicazione definitiva previamente disposta rilevando, tra l’altro, che l’aggiudicataria aveva perso nel corso della procedura i requisiti di partecipazione in quanto aveva avviato un procedimento di concordato preventivo cd. “in bianco”, con conseguente sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
La società impugnava il provvedimento di revoca dinanzi al TAR Lazio censurandolo nei suoi diversi presupposti. In particolare – con riferimento alla specifica questione relativa al sopravvenuto procedimento di concordato preventivo – la ricorrente assumeva di aver sempre mantenuto, nel corso della gara, i requisiti di partecipazione.
Con riferimento a tale questione Il TAR – nel respingere il ricorso – ha ravvisato la violazione del generale principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, il quale postula che i requisiti di ordine generale debbano essere posseduti non soltanto al momento della presentazione della domanda ma anche per tutta la durata della procedura di gara, ivi compresa la fase di esecuzione.
In particolare, il TAR ha rilevato che la società ricorrente aveva prima avviato la procedura di concordato preventivo cd. “in bianco”; successivamente, nell’impossibilità di presentare un piano di adempimento della proposta concordataria, vi aveva rinunciato. Quindi, con diversa e autonoma domanda, la partecipante aveva chiesto l’ammissione alla diversa procedura concorsuale di amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999, avente sì la finalità di conservare il patrimonio produttivo dell’impresa ma presupponente lo stato di insolvenza della stessa, dichiarato infatti dall’adito Tribunale con sentenza.
L’amministrazione straordinaria non poteva pertanto considerarsi quale conclusione della procedura concordataria – ancorché finalizzata, nelle intenzioni della ricorrente, alla continuità aziendale – bensì l’esito di un’autonoma procedura concorsuale instaurata proprio a causa e in conseguenza della rinuncia alla prima.
Inoltre – ha rilevato il TAR adito – la ricorrente non aveva presentato una domanda di concordato con continuità aziendale ma la (diversa) istanza di concordato c.d. “in bianco”, con riserva di presentazione del piano e della restante documentazione nel termine concesso dal Tribunale; detta istanza, dunque – essendo stata presentata in un momento successivo alla presentazione dell’offerta – ha comunque impedito il mantenimento in capo alla ricorrente dei requisiti di partecipazione.
Ciò in quanto l’art. 80, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 prevede – come unica deroga rispetto alla regola di carattere generale dell’esclusione dei concorrenti sottoposti a procedure fallimentari – l’ipotesi del concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis della l. fall., che è istituto diverso dal concordato preventivo c.d. “in bianco” presentato dalla società ricorrente nel corso della procedura di gara.
Al riguardo, inoltre, il Giudice adito ha richiamato i più recenti arresti giurisprudenziali del Consiglio di Stato che, in fattispecie analoga, ha rilevato che “…la partecipazione ad una procedura selettiva per l’affidamento di un contratto di appalto pubblico – così come la permanenza all’interno della procedura stessa, laddove al momento dell’avvio non era ancora stata presentata, da parte dell’operatore economico, alcuna domanda di “concordato in bianco” – non possono inserirsi nell’ambito degli eventi occasionati dallo svolgimento di un’attività ordinaria, ma rientrano nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione, anche solo per la circostanza che già solo la partecipazione alla procedura potrebbe ridurre ancor di più le opportunità di salvaguardia dei creditori. È dunque evidente che l’istanza del debitore di ammissione al concordato preventivo costituisce una condizione impeditiva alla partecipazione alle procedure per l’aggiudicazione delle commesse pubbliche e che tale situazione ostativa può essere superata solo mediante l’adempimento degli obblighi documentali contemplati da tale disposizione…” (Cons. di Stato, n. 3984 del 2019).
Sulla scorta di quanto sopra, dunque, il TAR è pervenuto alla conclusione che nel caso in cui nel corso di una procedura di gara una società non abbia presentato una domanda di concordato con continuità aziendale ma la diversa istanza di concordato c.d. “in bianco” – con riserva di presentazione del piano e della restante documentazione nel termine concesso dal Tribunale – la medesima società perde la continuità del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, atteso che la presentazione della suddetta istanza integra la sussistenza della fattispecie espulsiva di cui all’art. 80, comma 5, lett. b), D.Lgs. 50/2016.
Scarica la sentenza del TAR Lazio, n. 5892/2020.