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Per la legittimazione del possesso e affrancazione degli usi civici gravanti su un fondo è necessario dimostrarne il possesso ultradecennale (Tar Lazio – Latina, 11 giugno 2020, n. 215)

La legittimazione del possesso di un terreno di demanio di uso civico presuppone la dimostrazione del possesso ultradecennale del fondo medesimo, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 1766/27.

Il Comune di Fondi respingeva un’istanza per la legittimazione del possesso e relativa affrancazione dal gravame di uso civico su terreni che il privato riteneva di possedere.

A corredo dell’istanza di legittimazione il privato aveva allegato un contratto di affitto che avrebbe dimostrato la certezza della data in ordine alla piena disponibilità del terreno da parte del ricorrente stesso.

Il privato impugnava tale provvedimento innanzi al TAR Competente.

Con la sentenza in commento, tuttavia, il Giudice adito ha respinto il ricorso rilevando che il ricorrente è privo di legittimazione in quanto – come dedotto dal Comune resistente – il terreno in oggetto è occupato arbitrariamente da terzi soggetti, come peraltro accertato dalla sentenza del Commissario per gli usi civici di Roma n. 76/2014 passata in cosa giudicata.

Tale situazione di fatto non può certamente essere superata – ai fini della legittimazione ex art. 9 legge n. 1766/27 – dall’esistenza di un contratto di locazione (peraltro nullo perché avente ad oggetto un terreno di demanio di uso civico) del quale non è stata fornita alcuna prova circa la validità ed efficacia.

Il TAR adito ha dunque rigettato il ricorso e confermato la legittimità del provvedimento comunale di diniego dell’istanza di legittimazione ex art. 9 legge n. 1766/27 rilevando l’assenza del requisito del possesso ultradecennale in capo al ricorrente.

 

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