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Giurisdizione del giudice ordinario in ordine a qualsiasi controversia concernente l’attività gestionale e della struttura interna organica dell’ente gestore dei demani di uso civico (Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 9 giugno 2020, n. 12482)

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario qualsiasi controversia in ordine all’attività gestionale e della struttura interna organica – comprese le procedure di elezione degli organi associativi – dell’ente gestore dei demani di uso civico, riconosciuto ex lege come persona giuridica di diritto privato avente potere di autonomia statutaria e capacità di autonormazione 

L’Università Agraria di Bracciano ha proposto il ricorso per regolamento di giurisdizione in relazione ad un ricorso presentato da un utente di Bracciano dinnanzi al Tar Lazio avverso i provvedimenti adottati dall’Università agraria nell’ambito delle procedure elettorali degli organi associativi.

Secondo l’Università Agraria, poiché ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 168/17 agli enti gestori dei demani di uso civico è riconosciuta personalità giuridica di diritto privato nonché autonomia statutaria, spettano alla cognizione del giudice ordinario – e non al Tar adito – le controversie sulla legittimità delle disposizioni statutarie, le cause sulla validità delle deliberazioni assembleari, le controversie concernenti l’esclusione di un associato, comprese anche le controversie sulla legittimità degli atti di elezioni degli organi associativi.

Con la ordinanza in commento, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno risolto il regolamento preventivo di giurisdizione con l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

In particolare, le SS.UU. hanno rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 168/17 agli enti gestori dei demani di uso civico è riconosciuta personalità giuridica di diritto privato nonché autonomia statutaria, così rimanendo superata al riguardo ogni disposizione normativa previgente (da considerarsi, perciò, abrogata).

Le SS.UU. hanno anche aggiunto che la natura pubblica dei beni di demanio di uso civico – gestiti dai suddetti enti – non incide sulla connotazione privatistica degli enti medesimi, la cui autorganizzazione è, quindi, improntata sul modello delle associazioni private, e ciò anche in ordine all’attività gestionale e alla struttura interna organica, cui sono funzionali le procedure elettorali.

Dunque, le SS.UU. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.

Scarica l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 12482/2020