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Avvalimento e certificazione di qualità (Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 6 luglio 2020, n. 1288)

Quando oggetto dell’avvalimento è la certificazione di qualità di cui il concorrente è privo, ai fini dell’idoneità del contratto occorre che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione del concorrente.

In una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, manutenzione ordinaria e custodia dei cimiteri, l’aggiudicataria ricorreva all’avvalimento per sopperire alla mancanza della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001 attestante l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale (di seguito solo SGA) conforme alla norma comunitaria, richiesta dall’articolo 9 del disciplinare di gara.

La società seconda classificata impugnava l’aggiudicazione della procedura deducendo, tra l’altro, la nullità del predetto contratto di avvalimento poiché di contenuto generico, indeterminato e non corredato delle “… specifiche dichiarazioni sui requisiti e sulle risorse da mettere a disposizione …” per la prova di qualità sopra descritta, in pretesa violazione dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

La ricorrente, in particolare, lamentava che l’aggiudicataria – ai fini della dimostrazione del possesso delle capacità tecniche e degli altri requisiti – si era limitata ad indicare, quali risorse prestate in modo determinato e specifico, unicamente il Direttore Tecnico ed il relativo Know how aziendale, senza specifici riferimenti ad ulteriori risorse e/o mezzi messi a disposizione.

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo che il mero “prestito” del Direttore tecnico con il relativo know how aziendale non era di per sé idoneo a soddisfare il requisito di adeguatezza dei requisiti prestati, in quanto “… del tutto scisso dai fattori della produzione e da tutte le risorse che, complessivamente considerate, hanno consentito all’ausiliaria di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione dell’ausiliata …”.

A tali conclusioni il TAR è pervenuto ritenendo che – seppure il prestito della certificazione di qualità integra un requisito di partecipazione – tale certificazione attesta un requisito tecnico-professionale relativo all’organizzazione, che connota l’avvalimento in senso operativo e non invece di garanzia.

Per tali ragioni, ai fini della validità del contratto occorre che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione.

Scarica la sentenza del TAR Lombardia n. 1288/2020.