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Sui termini di impugnazione dell’aggiudicazione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 luglio 2020, n. 12)

La pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) degli atti di gara e dei relativi eventuali allegati – ivi compresi i verbali di gara – è idonea a far decorrere il termine di impugnazione. Sono altresì idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati.

In una procedura aperta pubblica indetta per l’affidamento di un servizio di pulizia mediante il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (s.d.a.p.a.) la seconda classificata impugnava l’aggiudicazione per vizi della stessa, notificando il ricorso dopo 38 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione sul portale acquisti dell’Amministrazione.

Il TAR dichiarava irricevibile il ricorso in quanto notificato tardivamente, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., ritenendo dimostrata la piena conoscenza da parte del ricorrente della delibera di aggiudicazione, avendo la stazione appaltante prodotto copia della comunicazione di aggiudicazione inoltrata al concorrente tramite il sistema s.d.a.p.a..

Il ricorrente proponeva appello contestando, tra l’altro, che la presunta comunicazione della mera aggiudicazione non poteva ritenersi idonea a far decorrere il termine di impugnazione, in quanto non effettuata a mezzo PEC ed in quanto, in ogni caso, priva di ogni indicazione e/o allegato idonei a rendere conoscibili i vizi dell’aggiudicazione stessa.

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato rimetteva all’Adunanza Plenaria la pronuncia sulle controverse questioni in merito all’esatta individuazione: a) delle forme e delle modalità di comunicazione dell’aggiudicazione ai partecipanti; b) della data di inizio della decorrenza del termine per impugnare l’aggiudicazione; c) nonché dei casi in cui rilevi la piena ed effettiva conoscenza dell’aggiudicazione in assenza di una sua formale comunicazione.

L’Adunanza Plenaria – dopo un’articolata ricostruzione dell’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale sulle questioni sollevate, delle incongruenze normative determinate dal mancato coordinamento del Codice dei contratti pubblici del 2016 con l’art. 120, comma 5, c.p.a., nonché dei contrapposti orientamenti sorti sulle predette questioni – ha ritenuto, in sintesi, che:

1) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara d’appalto decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali, ivi comprese le operazioni e le valutazioni sulle offerte operate dalle commissioni di gara;

2) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;

3) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta una “dilazione temporale” dei termini soltanto quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;

4) la pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici degli atti di gara e dei relativi eventuali allegati – ivi compresi i verbali di gara – è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;

5) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione anche le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati.

Scarica la sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020.