Non è consentita la variazione del monte ore in sede di verifica di anomalia (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 9 ottobre 2020, n. 2028)
È illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto di servizi nel caso in cui la ditta risultata vittoriosa – in sede di giustificazioni richieste dalla P.A. appaltante relative alla valutazione sulla congruità dell’offerta – ha quantificato il monte ore in misura inferiore rispetto a quella indicata nella lex specialis. In tal caso, infatti, l’aggiudicazione deve ritenersi disposta in violazione dell’art. 97 d.lgs. 50/2016, nonché viziata da difetto e/o carenza di istruttoria, e da illogicità; e ciò sul rilievo che, anche ove si volesse ammettere che il monte ore non costituisca un elemento invariabile in sede di offerta, è evidente che l’Amministrazione, comunque, non potrebbe astenersi dall’esigere plausibili chiarimenti sulle modalità di una diversa organizzazione del servizio tali da consentire, comunque, in un minor numero di ore, il conseguimento del risultato dovuto dall’esecutore (quali, ad esempio, l’utilizzo di particolari mezzi o macchinari).
Nel corso di una procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati gestionali ed operativi, del servizio di pulizia ed igiene ambientale e del servizio vetreria, la Stazione appaltante avviava il subprocedimento di verifica dell’anomalia ex art. 97 del Codice dei contratti pubblici con riguardo all’offerta economica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario che aveva offerto un ribasso di oltre il 35% rispetto al prezzo posto a base di gara.
A fronte dei giustificativi prodotti dall’impresa, l’appalto veniva ad essa aggiudicato dalla Stazione appaltante.
Sennonché, avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso innanzi al competente TAR l’operatore economico classificatosi al secondo posto deducendo l’illegittimità del giudizio sulla congruità dell’offerta presentata della prima classificata rilevando che l’indicato costo biennale della manodopera, diviso per il monte ore minimo richiesto dal capitolato per i tre servizi principali (pulizia e igiene ambientale, lavaggio vetreria e reception), risultava pari ad € 12,36 l’ora e, dunque, nettamente inferiore rispetto al costo – pari ad € 15,53 l’ora – di un operaio di secondo livello siccome stabilito nella tabella ministeriale di riferimento.
Sosteneva quindi la ricorrente che l’aggiudicataria, o aveva offerto un monte orario inferiore a quello minimo inderogabile indicato nella lex specialis di gara, ovvero aveva formulato l’offerta tenendo conto di un costo orario della manodopera notevolmente inferiore al costo orario previsto nelle tabelle ministeriali.
Il TAR, dopo aver disposto la verificazione ed acquisito la relativa relazione, ha accolto il ricorso sul presupposto che, ai sensi dell’art. 97, D.lgs. n. 50/2016, in presenza di un’offerta risultata anomala, la Stazione appaltante deve richiedere al concorrente la presentazione delle spiegazioni ed è tenuta ad escludere l’offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti.
Invero, dall’esame della documentazione relativa al subprocedimento di anomalia, il TAR ha evinto l’inconsistenza delle giustifiche presentate dall’operatore economico aggiudicatario con conseguente illegittimità, sia dell’istruttoria condotta dalla stazione appaltante, che della motivazione del provvedimento conclusivo adottato dalla stessa in quanto, in sede di offerta, il monte ore è stato quantificato dall’aggiudicatario in misura inferiore rispetto a quanto prescritto dalla lex specialis di gara. Peraltro, tale quantificazione non è poi stata adeguatamente chiarita e giustificata nel corso del subprocedimento di verifica dell’anomalia non avendo, anzi, la Commissione di gara neppure rilevato la riduzione nella quantificazione offerta.
Inoltre, pur non entrando nel merito dell’invariabilità del monte ore, il TAR ha osservato che, anche ammettendo la variabilità del monte ore in sede di offerta, comunque è evidente che l’Amministrazione non potrebbe astenersi «… dall’esigere plausibili chiarimenti sulle modalità di una diversa organizzazione del servizio tali da consentire, in un minor numero di ore, il conseguimento del risultato dovuto dall’esecutore».
Infine, il TAR ha evidenziato che a nulla rileva il mero utilizzo di personale part time dovendo tale indicazione trovare comunque adeguata spiegazione in ordine alle ragioni per le quali l’impiego di personale assunto a tempo parziale consentirebbe all’amministrazione aggiudicatrice un risparmio di costi sulla commessa.
Scarica la sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 2028/2020.