Cause di esclusione e costo della manodopera (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086)
È da ritenere nulla la clausola del bando di gara nella parte in cui, oltre a richiedere il costo della manodopera, richiede, a pena di esclusione dell’impresa concorrente, anche l’indicazione delle qualifiche del personale in quanto la predetta richiesta della stazione appaltante esorbita dalle clausole di esclusione contemplate dall’art. 83, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 che indica analiticamente e tassativamente i casi di esclusione dalle procedure di evidenza pubblica.
Nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di global service di igiene ambientale, un’impresa concorrente impugnava il provvedimento di aggiudicazione deducendone l’illegittimità per effetto della mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario per anomalia dell’offerta.
In particolare, la ricorrente censurava la violazione della lex specialis di gara nella parte in cui disponeva l’obbligo per i concorrenti di indicare non solo il costo complessivo della manodopera, ma anche delle singole componenti di detto costo, tra cui l’indicazione delle qualifiche del personale.
Tuttavia, in esito al giudizio di primo grado, il TAR respingeva il ricorso dichiarando, da un lato, infondata la censura relativa alla violazione della lex specialis della gara per la mancata indicazione delle qualifiche del personale nell’offerta economica del raggruppamento aggiudicatario e, dall’altro, rilevando che il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare che l’offerta economica risulti nel suo complesso attendibile, senza attardarsi nell’esame delle singole voci, seppure anomale.
Avverso la sentenza del Giudice di prime cure proponeva appello l’originaria ricorrente denunciando l’erroneità della stessa per non aver rilevato che la lex specialis di gara disponeva espressamente l’obbligo di separata evidenziazione non solo del costo della manodopera ma anche delle singole componenti di detto costo, fra cui l’indicazione delle qualifiche del personale.
Ciononostante, nel confermare la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame alla stregua delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, il Giudice dell’appello ha ribadito il principio per cui è irrilevante stabilire se nell’offerta tecnica siano esattamente indicati il numero dei dipendenti da impiegare nel servizio, le loro qualifiche contrattuali e il numero annuo di ore di lavoro destinate allo svolgimento del servizio in quanto l’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 impone esclusivamente l’obbligo di indicare il costo complessivo della manodopera.
Ciò posto, il Consiglio di Stato ha chiarito che le ulteriori previsioni del bando di gara recanti la richiesta all’operatore economico di indicare separatamente le singole componenti del costo, il numero dei dipendenti impiegati e le relative qualifiche professionali, laddove interpretata nel senso di sanzionare l’omissione del concorrente “inadempiente” con l’esclusione dello stesso dalla procedura di aggiudicazione sarebbero nulle dal momento che introdurrebbero cause di esclusione non previste dalla legge con ciò violando il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 (su tutte le questioni accennate si veda da ultimo la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 16 ottobre 2020, n. 22).
In definitiva, il Consiglio di Stato ha quindi concluso per la legittimità del provvedimento di aggiudicazione adottato dalla Stazione appaltante atteso che è irrilevante ai fini della partecipazione verificare se nell’offerta tecnica sia esattamente indicato il numero di dipendenti da impiegare, le rispettive qualifiche professionali ed il numero di ore destinate al servizio.
Tali elementi, come rammentato dal Consiglio di Stato possono, semmai, rilevare ai fini della verifica della congruità dell’offerta in sede di sub-procedimento di verifica dell’anomalia.
Scarica la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2086/2021.