CCNL applicabile in sede di gara (Consiglio di Stato, Sez. III, 15 marzo 2021 n. 2168)
Non rientra nella discrezionalità dell’amministrazione appaltante imporre o esigere dai partecipanti alla gara un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di contratti possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare; ne consegue che la mancata applicazione di un c.c.n.l. diverso da quello indicato dalla lex specialis di gara non può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione per inammissibilità dell’offerta. Tale assunto vale anche in relazione alla valutazione di anomalia dell’offerta, legata al costo della manodopera in relazione al c.c.n.l. di riferimento.
In esito a una procedura per l’affidamento del servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri di riabilitazione della locale Azienda sanitaria, la Stazione appaltante aggiudicava quattro lotti in favore del gestore uscente.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione proponeva ricorso la Società seconda classificata la quale lamentava, tra l’altro, il criterio utilizzato dall’aggiudicataria per il calcolo del costo e del tempo di lavoro che si rifaceva al C.c.n.l. multiservizi anziché al C.c.n.l. autoferrotranvieri, indicato dalla stazione appaltante, con conseguente anomalia dell’offerta presentata dalla Società aggiudicataria in quanto fondata – per quel che concerne la componente del costo della manodopera – su un erroneo C.c.n.l.
Il Giudice di prime cure, ritenute infondate le censure avverso il provvedimento di aggiudicazione, respingeva il ricorso proposto dalla Società seconda classificata. Quest’ultima, pertanto, proponeva appello avverso la sentenza del TAR ripresentando la censura inerente l’illegittima applicazione, da parte dell’aggiudicatario, del Contratto collettivo di lavoro “multiservizi integrati” che, secondo l’appellante, non era coerente con l’oggetto dell’appalto determinando, quindi, un rilevante e illegittimo abbattimento del costo complessivo della manodopera.
Secondo l’appellante, infatti, poiché l’appalto aveva ad oggetto il trasporto assistito di persone diversamente abili, il personale doveva essere adibito non solo alle mansioni di autista, ma anche a quelle di accompagnatore/assistente professionale per l’accudimento degli utenti disabili con la conseguenza che la Società aggiudicataria avrebbe dovuto applicare il C.c.n.l. “autorimesse e noleggio automezzi”, peraltro richiesto nei documenti di gara e già applicato dalla stessa Società quale gestore uscente del servizio.
Investito della questione, il Consiglio di Stato ha preliminarmente osservato che non rientra nella discrezionalità dell’amministrazione appaltante imporre o esigere dai partecipanti alla gara un determinato Contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di Contratti possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare. Secondo il Giudice d’appello, quindi, l’applicazione di un C.c.n.l. diverso da quello indicato nella lex specialis di gara non può essere sanzionata a priori dalla stazione appaltante con l’esclusione dell’operatore economico per inammissibilità dell’offerta.
D’altra parte, il Consiglio di Stato ha altresì precisato che l’imprenditore non gode di una libertà assoluta in ordine alla scelta del C.c.n.l. applicato ai propri dipendenti per l’esecuzione dell’appalto essendo necessario che vi sia coerenza tra i contratti di lavoro applicati e l’oggetto dell’appalto.
Infatti, il Giudice di secondo grado ha osservato che l’eventuale divergenza, per coerenza e adeguatezza, tra la scelta del contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dipendente e quanto richiesto dalla Stazione appaltante in relazione ai profili professionali ritenuti necessari, può di per sé determinare un’ipotesi di anomalia, riflettendosi sulla possibilità di formulare offerte adeguate sotto il profilo economico.
Nondimeno, nel caso di specie il Consiglio di Stato ha però rilevato che il servizio oggetto di gara ha una duplice componente, ossia il trasporto e l’assistenza, laddove – sebbene la lex specialis di gara sembri attribuire un maggiore peso alla componente “trasporto” – tuttavia non può certo non assegnarsi rilievo anche alla parte socio-sanitaria del servizio, normativamente qualificata dall’art. 3-septies del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come attività rivolta a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di “protezione sociale” in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità e l’efficacia delle azioni di cura e di riabilitazione.
In tale contesto, la scelta della Società aggiudicataria di fare riferimento al C.c.n.l. “multiservizi integrati” è stata giudicata dal Consiglio di Stato coerente e adeguata all’oggetto dell’appalto e, in particolare, ai profili professionali ritenuti necessari, con conseguente reiezione dell’appello proposto dalla seconda classificata.
Per tali ragioni, quindi, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dalla Società seconda classificata rilevando altresì l’infondatezza della censura finalizzata a rilevare l’anomalia dell’offerta economica presentata dall’aggiudicataria atteso che, essendo legittima l’applicazione del C.c.n.l. “multiservizi integrati”, viene meno qualsivoglia presupposto volto a censurare l’abbattimento dell’incidenza del costo della manodopera.
Scarica la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2168/2021.