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Esclusione per discordanza tra offerta tecnica e capitolato d’appalto (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2021, n. 2678)

E’ legittima la esclusione di una ditta da una gara di appalto di servizi che sia stata disposta per l’accertata difformità dell’offerta presentata dalla ditta interessata, rispetto alle modalità esecutive di espletamento dal servizio, espressamente previste dal capitolato speciale; e ciò a maggior ragione ove i servizi descritti nel capitolato e le relative modalità prestazionali siano essenziali per il corretto svolgimento di ciascun servizio, in termini di requisiti minimi indispensabili dell’offerta tecnica. In tal caso, infatti, la difformità tra offerta e prescrizioni del capitolato impone alla stazione appaltante di escludere l’offerente dalla procedura di gara, senza che rilevi la circostanza che la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva per l’offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle richieste.

Nell’ambito di una procedura di gara indetta dall’Amministrazione comunale per l’affidamento dell’appalto dei servizi di gestione del centro assistenza anziani, asilo nido, ristorazione scolastica e servizi ausiliari, un’impresa concorrente impugnava il provvedimento di aggiudicazione emesso dalla Stazione appaltante contestando la congruità dell’offerta formulata dall’aggiudicataria.

Il TAR, a conclusione del giudizio di primo grado, accoglieva le pretese della ricorrente riconoscendo che l’offerta dell’aggiudicataria era difforme dal capitolato per quanto concerne il servizio di refezione domiciliare, che il capitolato prescriveva dover esser svolto “7 giorni su 7”, mentre nell’offerta formulata dall’aggiudicataria era previsto per sei giorni su sette.

Avverso la sentenza del Giudice di prime cure, proponeva appello l’originario aggiudicatario rilevando che la lex specialis di gara non imponeva ai concorrenti di indicare le ore di effettivo lavoro del personale impiegato, né vietava di indicare le ore “contrattuali” del personale impiegato; al contrario, il disciplinare di gara, in diversi punti, prescriveva l’indicazione delle ore di lavoro degli addetti secondo modalità diverse.

Il Consiglio di Stato, investito della questione, respingeva il gravame in ragione dei seguenti rilievi.

In primo luogo, il Giudice dell’appello, evidenziava il contrasto tra il contenuto dell’offerta tecnica presentata e le prescrizioni imposte dal disciplinare di gara con riferimento allo svolgimento del servizio di ristorazione finalizzato ad eseguire il servizio di assistenza domiciliare.

Infatti, come sottolineato dal Consiglio di Stato, il contenuto del contratto di appalto era concepito come un complesso di servizi (global service), ciascuno dei quali essenziale per le esigenze e i bisogni dell’Amministrazione comunale, con l’esplicito obiettivo di individuare un unico contraente in grado di assicurare lo svolgimento in maniera efficiente e coordinata sia del servizio di ristorazione che quello connesso di assistenza domiciliare. Di conseguenza, posto che tutti i servizi descritti nel Capitolato erano essenziali, non poteva essere “disarticolato” l’oggetto del contratto al fine di stabilire se uno o più dei servizi oggetto dell’affidamento avessero un peso minore (sotto il profilo quantitativo o qualitativo) rispetto agli altri.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha concluso per la reiezione dell’appello dal momento che, poiché la difformità tra offerta e prescrizioni del capitolato impone alla Stazione appaltante di escludere l’offerente dalla procedura di gara senza che sia neppure possibile l’avvio del procedimento di soccorso istruttorio (precluso trattandosi di contenuti dell’offerta tecnica) , a nulla rileva la circostanza che la lex specialis non preveda espressamente la sanzione espulsiva per l’offerta difforme dal Capitolato di gara.

Scarica la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2678/2021.