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La certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le imprese del r.t.i. (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 settembre 2021, n. 6271)

Nel caso in cui il bando di gara per l’affidamento di un appalto di lavori prescriva espressamente che, ai fini della partecipazione alla gara, ciascun concorrente deve essere in possesso della certificazione di qualità e che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il possesso di tale certificazione, quale requisito speciale di qualificazione, deve sussistere in capo a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, senza distinguere tra categorie di lavori, deve escludersi che una impresa possa avvalersi, ex art. 89 del Codice dei contratti pubblici, della certificazione di qualità di una impresa facente parte del medesimo raggruppamento (c.d. avvalimento interno).

Una procedura di gara per l’affidamento di un appalto integrato veniva aggiudicata dalla Stazione appaltante in favore di un r.t.i. in cui la società mandataria metteva a disposizione di una delle mandanti il certificato di qualità ISO 9001:2015 il cui possesso era richiesto dalla lex specialis in capo a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione proponeva ricorso innanzi al TAR competente l’impresa qualificatasi al secondo posto.

Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento di aggiudicazione adottato in favore del r.t.i. in quanto quest’ultimo era composto da una impresa priva del requisito di carattere specifico stabilito nella documentazione di gara.

A fronte di tale sentenza, il r.t.i. proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato deducendo che ai fini della partecipazione alla gara e della sua aggiudicazione era sufficiente il possesso della certificazione di qualità in capo all’impresa mandataria.

Tuttavia, con la sentenza in oggetto il giudice dell’appello confermava la sentenza del TAR e in particolare, dopo aver ribadito la tendenziale ammissibilità dell’avvalimento delle certificazioni di qualità, ha chiarito che nel caso di specie la lex specialis prescriveva espressamente che, ai fini della partecipazione alla gara, ciascun concorrente doveva essere in possesso della certificazione di qualità.

Pertanto, il requisito di carattere specifico non poteva legittimamente essere fatto oggetto di avvalimento interno al raggruppamento atteso che, se la mandante si rendeva ausiliaria “prestando” il proprio requisito in favore della mandante, il requisito richiesto dalla lex specialis veniva a mancare per almeno una delle imprese raggruppate, essendo il certificato di qualità documento unitario, non frazionabile e non utilizzabile contemporaneamente da due operatori economici.

Di conseguenza, ha chiarito il Consiglio di Stato, in un caso quale quello di specie in cui la legge di gara era chiara nel richiedere il possesso della certificazione di qualità in capo a tutte le imprese, il medesimo certificato di qualità non può essere “speso” contemporaneamente dalla mandataria e dalla mandante – quando entrambe necessitano del suo possesso ai fini della qualificazione – perché delle due l’una: o l’ausiliaria si priva del requisito ceduto/prestato all’altra società, divenendo così a sua volta carente del requisito richiesto dalla disciplina di gara in capo a tutti i componenti del r.t.i.; oppure il requisito soggettivo viene inopinatamente duplicato da parte delle imprese raggruppate in violazione della disciplina eurounitaria ed interna sull’avvalimento.

Scarica la sentenza del Consiglio di Stato n. 6271/2021.