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PNRR: misure urgenti di attuazione e prevenzione infiltrazioni mafiose

Recentemente il Legislatore è intervenuto in materia di Interdittiva antimafia ridisegnando la procedura per l’adozione della stessa, nonché introducendo – a fronte di rischi di infiltrazione di entità più limitata – misure con conseguenze di minore impatto sull’attività delle imprese.

Nello specifico, con il D.L. n. 152 del 2021 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, è stato modificato l’art. 92 del D. Lgs. n. 159 del 2011 introducendo il contraddittorio procedimentale con il Prefetto, preventivo al rilascio dell’Interdittiva antimafia.

A seguito di tale intervento legislativo, quindi, qualora il Prefetto ritenga sussistenti le condizioni per l’applicazione dell’Interdittiva antimafia dovrà comunicarlo alla parte interessata attribuendole un termine di 20 giorni per formulare osservazioni scritte o richiedere l’audizione ai sensi dell’art. 93 commi 7, 8 e 9 del D. Lgs. 159 del 2011.

Al termine di tale contraddittorio, poi, laddove non dovesse riscontrare i presupposti per il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria, il Prefetto provvederà o ad applicare l’informativa interdittiva antimafia o ad applicare le misure preventive di cui al nuovo art. 94-bis.

il tramite della novella in questione, infatti, il Legislatore ha ulteriormente emendato il D. Lgs. 159/2011 (C.d. Codice Antimafia) introducendo il disposto di cui all’art. 94-bis rubricato “Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale”.

Tale disposizione, in particolare, prevede una nuova misura applicabile a tutte quelle imprese in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa siano definibili come “occasionali”.

In tal senso – laddove dovesse accertare che i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale – il Prefetto prescriverà all’impresa, società o associazione interessata l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di determinate misure che consentiranno comunque alla medesima impresa, società o associazione di continuare a operare sotto la vigilanza dell’Autorità statale.

Unitamente alla misura di cui all’art. 94-bis, il Prefetto potrà poi nominare anche uno o più esperti (massimo tre) con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa.

Laddove al termine di applicazione delle misure innanzi descritte dovesse emergere il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, il Prefetto rilascerà un’informazione antimafia liberatoria, effettuando le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

La norma in questione, in definitiva, introduce – nel caso di fenomeni di infiltrazione occasionale – un provvedimento che ha la funzione di garantire la cessazione del fenomeno stesso nei confronti dell’impresa, consentendo al contempo a quest’ultima di proseguire la propria attività evitando di incorrere negli effetti assai “penalizzanti” derivanti dall’adozione dell’Interdittiva.