Pubblicato il c.d. Decreto “Ristori-ter”: le nuove norme sulla revisione dei prezzi
Con il Decreto Legge n. 4/2022 (c.d. Decreto “Ristori-ter”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 21 del 27 gennaio 2022, al fine di fronteggiare in modo più strutturale le ricadute economiche negative derivanti dalla pandemia da Covid-19 che rischiano di ostacolare l’attuazione delle misure volte al rilancio e ripresa dell’economia italiana (incluse quelle legate al PNRR), il Governo ha introdotto una rilevante deroga alle previsioni del Codice Appalti, operante fino al 31 dicembre 2023, consistente – in sostanza – nell’obbligo di inserire, in ogni tipologia di commessa, meccanismi revisionali volti a tutelare l’equilibrio contrattuale a fronte di sopravvenute variazioni dei prezzi.
Meccanismi che, per la loro generalizzata e necessitata applicazione, andranno quindi a sostituire le misure che erano state adottate – con riferimento all’anno già trascorso – attraverso le compensazioni stabilite dall’art. 1-septies L. n. 73/2021 per tutelare gli esecutori di lavori pubblici dai rincari dei singoli materiali da costruzione.
Attraverso tale recentissima novella già vigente e vincolante, quindi, per le Stazioni appaltanti è divenuto obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara e nei successivi contratti, di clausole di revisione prezzi volte al riconoscimento di compensazioni con criteri di quantificazione anche più favorevoli per l’impresa, nel caso dei lavori, rispetto a quelli dettati dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.
Con la novella legislativa in questione cambiano anche le metodologie per la rilevazione degli scostamenti dei prezzi nel settore delle costruzioni, la cui definizione è stata attribuita all’Istituto Nazionale di Statistica, che dovrà provvedervi entro 90 giorni.
Sulla base di tali metodologie ed elaborazioni dell’ISTAT – ancora da stabilire – sarà quindi di competenza del MIMS provvedere, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, a determinare, con decreto, le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione relativamente a ciascun semestre.
La pubblicazione dei suddetti decreti del MIMS, inoltre, determinerà la decorrenza del termine decadenziale entro il quale l’appaltatore dovrà rivolgere alla stazione appaltante l’istanza per il riconoscimento delle dovute compensazioni, corredata dalla necessaria documentazione comprovante.
La norma stabilisce già che dalla compensazione – non soggetta al ribasso d’asta e riconosciuta al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate – saranno esclusi i lavori contabilizzati nell’anno di presentazione dell’offerta.
Dunque, con il Decreto Ristori-Ter l’istituto della revisione prezzi torna prepotentemente “protagonista” del settore dei contratti pubblici, imponendo specifici adempimenti a carico delle stazioni appaltanti sin dalla fase di indizione delle gare, nonché opportune cautele che gli operatori economici dovranno diligentemente osservare già dalla fase di formulazione delle offerte per non rischiare di compromettere la possibilità di vedersi riconosciute le dovute compensazioni.
Non si esauriscono qui le modifiche introdotte da questa importante disposizione normativa: altra rilevante novità si configura nella previsione di apposite linee guida da adottare per rendere omogeneo l’aggiornamento dei prezziari regionali (sovente obsoleti e redatti con criteri discordanti); entro il 30 aprile 2022, infatti, un ulteriore decreto del MIMS si occuperà di tracciare le linee guida per la determinazione di tali prezzari.
Infine, altro punto rilevante del provvedimento normativo in esame, riguarda la precisazione in merito ai giustificativi da allegare alle istanze di compensazione ai fini dell’accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi istituito presso il MIMS di cui all’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021.