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La giurisdizione in merito alle controversie concernenti la revisione dei prezzi spetta al Giudice Amministrativo (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 16 giugno 2022 n. 4095)

La giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di controversie concernenti la revisione dei prezzi – prevista dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, del c.p.a. – ha una portata ampia e generale, includendo ogni controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto, compreso il profilo del quantum debeatur, con definitivo superamento di quel tradizionale orientamento interpretativo secondo il quale al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all’an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso.

A fronte di una istanza presentata da una società aggiudicataria di un servizio pubblico, volta all’applicazione della clausola di revisione prezzi prevista dal contratto stipulato all’esito di una gara pubblica, la Stazione appaltante si determinava ad accogliere solo parzialmente le richieste della società, disponendo una revisione solo parziale dei prezzi indicati nel contratto.

La società aggiudicataria, dunque, impugnava innanzi al competente TAR il parziale diniego espresso dalla Stazione appaltante, chiedendone l’annullamento.

La Stazione appaltante, ritualmente costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alla controversia, rilevando che nella specie era stata accolta la richiesta di revisione dei prezzi avanzata dall’aggiudicataria, di talché il giudizio verteva esclusivamente sul quantum debeatur e, cioè, sulla corretta quantificazione del compenso spettante alla controparte contrattuale, di competenza del Giudice Ordinario.

Il TAR Campania, tuttavia, ha rigettato la predetta eccezione di difetto di giurisdizione.

In particolare, il TAR – richiamando i consolidati orientamenti della giurisprudenza in materia – ha evidenziato innanzitutto che le controversie relative alla revisione dei prezzi rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo alla luce dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, del c.p.a. che devolve “alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo… le controversie… relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica … nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi”.

L’ambito della predetta giurisdizione esclusiva, ha poi precisato il TAR, ha una portata ampia e generale, includendo ogni controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto, compreso il profilo del quantum debeatur, con definitivo superamento di quel tradizionale orientamento interpretativo secondo il quale al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all’an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso.

La predetta giurisdizione esclusiva, infine, incontra un limite – secondo i più recenti arresti della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., 1° febbraio 2019, n. 3160) – nel solo caso in cui sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an ed al quantum del corrispettivo, benché le parti controvertano nell’interpretazione della clausola quanto al secondo profilo, poiché in tale fattispecie la controversia concerne l’espletamento da parte dell’appaltatore di una prestazione già puntualmente convenuta e disciplinata con il contratto, che ha dunque ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria.

Non ricorrendo tale ultima fattispecie nel caso sottoposto al TAR, quindi, il medesimo tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla Stazione appaltante, ribadendo che le controversie in materia di revisione dei prezzi rientrano nell’alveo della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

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