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La “proroga” delle concessioni demaniali marittime nella Legge di bilancio 2019

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La “proroga” delle concessioni demaniali marittime nella Legge di bilancio 2019

Come noto agli operatori del settore, la scadenza delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreativa era fissata al 31 dicembre 2020[1].

Tuttavia, con la Legge di bilancio 2019[2] il Legislatore ha previsto che le concessioni demaniali disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge “…hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici…”.

Con tale disposizione, quindi, il Legislatore ha di fatto prorogato di 15 anni la durata delle concessioni demaniali marittime per lo svolgimento di attività turistico ricreative – in vigore alla data del 1 gennaio 2019 – quali stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, esercizi commerciali, etc [3].

Ma non solo; con tale norma, infatti, il Legislatore ha prorogato di 15 anni anche la durata delle concessioni demaniali marittime per finalità residenziali e abitative già oggetto di proroga ai sensi della legge n. 125/2015 e vigenti al 1 gennaio 2019.

Alla luce di quanto precede, quindi, considerando che la citata legge n. 145/2018 è entrata in vigore il 1 gennaio 2019, le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico nonché residenziali e abitative avranno scadenza il 31 dicembre 2033.

Si pone tuttavia un quesito; può ritenersi sufficiente quanto precede al fine di ritenere che le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreativa nonché residenziali e abitative in essere al 1 gennaio 2019 possano ritenersi valide ed efficaci sino al 31 dicembre 2033?

Non sembra che la risposta a tale quesito sia scontata.

La competenza in materia di procedimenti amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime, infatti, spetta agli Enti locali e, in particolare, alle Regioni che, a loro volta, di norma sub-delegano ai Comuni territorialmente competenti la valutazione in ordine all’effettivo rilascio dei relativi provvedimenti.

In questo contesto, dunque, al fine di valutare l’effettiva applicabilità alle singole concessioni in essere della proroga disciplinata dal Legislatore nazionale risulta necessario tenere in considerazione le scelte che, in concreto, saranno assunte dalle Regioni ed attendere i provvedimenti applicativi che saranno adottati dai singoli Comuni.

In tale prospettiva, al fine di fornire un quadro completo dell’attuale situazione, può evidenziarsi quanto segue.

Alcune Regioni, tra le quali la Regione Toscana[4] e la Regione Abruzzo, hanno ritenuto di applicare direttamente la “proroga” prevista dal Legislatore nazionale – eventualmente previo accertamento della permanenza delle condizioni soggettive del concessionario[5] – tramite una semplice annotazione della nuova durata sul titolo concessorio o tramite l’adozione di un atto ricognitivo costituente “atto aggiuntivo” rispetto al titolo concessorio.

Altre Regioni, viceversa, a fronte della proroga disposta dal Legislatore nazionale – in attesa dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riordino del sistema previsto dall’art. 1, comma 675 della medesima Legge di bilancio 2019[6] – hanno ritenuto di sospendere in via cautelativa i procedimenti relativi al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime stabilendo al contempo di dare immediata applicazione alla “proroga” subordinandola al solo pagamento dell’imposta di registro[7].

La Regione Campania[8], a sua volta – in attesa dell’adozione del decreto nazionale di riordino del sistema di cui si è detto in precedenza – inizialmente ha ritenuto opportuno sospendere in via cautelativa tutti i procedimenti concernenti il demanio marittimo (ivi compresi quelli concernenti il rilascio di proroghe delle concessioni demaniali) ma, a fronte della situazione d’incertezza venutasi a creare al riguardo[9], ha ritenuto necessario dare atto dell’intervento legislativo nazionale in materia stabilendo che l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime “…deve essere applicata a tutte le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo debitamente vigenti al 1° gennaio 2019…[10].

Infine, vi sono altre Amministrazioni regionali che hanno ritenuto di recepire la normativa nazionale tramite una semplice nota esplicativa. Più nel dettaglio, la Regione Lazio, con nota indirizzata ai vari Comuni interessati, ha “suggerito” a questi ultimi l’opportunità di adottare, previa richiesta degli interessati, specifici provvedimenti ricognitivi che diano atto dell’intervenuta estensione della durata delle concessioni demaniali marittime.

A fronte di tali indicazioni di carattere generale, spetterà ai singoli Comuni interessati l’adozione di specifici provvedimenti per regolare la materia, che potrebbero anche prevedere eventuali requisiti per accedere alla proroga.

Si può, quindi, ipotizzare che i singoli Comuni – in via meramente esemplificativa – potrebbero subordinare l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative alle seguenti condizioni:

a) permanenza, in capo al concessionario, dei requisiti soggettivi richiesti per la stipula della concessione;

b) regolarità fiscale, nel senso che potrebbero accedere alla proroga soltanto i concessionari che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino in regola con il pagamento dei canoni concessori e delle imposte regionali;

c) assenza di provvedimenti con cui è stata contestata ai concessionari la realizzazione di innovazioni sine titulo sulle aree in concessione.

In conclusione, dunque, non è ancora certa la sorte delle concessioni demaniali scadute in essere al 1 gennaio 2019; sembra infatti doversi ritenere che la normativa nazionale non possa ritenersi sufficiente a considerare le concessioni demaniali marittime in scadenza al 1 gennaio 2020 di fatto prorogate sino al 31 dicembre 2033.

A tal fine, viceversa, sarà comunque necessaria una valutazione da parte dell’Ente locale competente che attesti l’effettiva applicabilità della proroga alla singola fattispecie concreta.

 

 

[1] Art. 34-duodecies del D.L. n. 179/2012 con cui è stato modificato l’art. 1, comma 18 del D.L. n. 194/2009

[2] Art. 1, commi 682, 683 e 684 della legge n. 145/2018

[3] Tra queste sono ricomprese anche le concessioni demaniali marittime per lo svolgimento di attività turistico ricreative in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009 (e cioè a dire al 30 dicembre 2009) ovvero quelle rilasciate successivamente ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (ovvero previa pubblicazione della domanda di concessione); oppure rilasciate in data successiva al 2009 ma prorogate ai sensi della legge n. 494/1993, sempre a patto che siano valide ed efficaci al 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 683);

[4] Cfr. circolare di cui alla Delibera di Giunta Regionale. n. 711 del 27.05.2019

[5] Cfr. Regione Abruzzo, determinazione DPH002/004 del 22.01.2019

[6] Che dovrà contenere sia gli indirizzi interpretativi necessari per una applicazione uniforme a livello nazionale della proroga prevista dalla legge di bilancio sia “…i princìpi ed i criteri tecnici ai fini dell’assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime…”

[7] Cfr. Regione Emilia Romagna – circolare prot. 0320063 del 2.04.2019

[8] Cfr. Determina Dirigenziale n. 10 del 25.02.2019

[9] Tale D.P.C.M. avrebbe dovuto essere emanato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2019 e, quindi, entro il 1° maggio 2019: allo stato, tuttavia, non si hanno ancora notizie né in merito alle tempistiche della sua adozione né relativamente al suo possibile contenuto.

[10] Cfr. circolare prot. 237558 dell’11.04.2019