Annullamento del provvedimento di ammissione dei partecipanti alla procedura e il termine di 18 mesi (TAR Lazio-Roma, sez. III quater, 6 maggio 2020, n. 4731)
Il termine di 18 mesi di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 trova applicazione anche nel caso di annullamento del provvedimento di ammissione dei partecipanti alla procedura di gara adottato nella vigenza dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a.
Nel corso di una procedura di gara per la fornitura di manufatti odontotecnici indetta da una Azienda sanitaria locale la stazione appaltante, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dalla lex specialis, ammetteva tutti i concorrenti a prendere parte alla procedura.
Nel corso delle verifiche prodromiche all’aggiudicazione, tuttavia, la stazione appaltante si determinava ad annullare d’ufficio il provvedimento di ammissione dei partecipanti in precedenza adottato e ad escludere il concorrente classificatosi in prima posizione della graduatoria, ritenendo che quest’ultimo fosse privo di un requisito di partecipazione .
Il concorrente escluso, dunque, adiva il TAR Lazio chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione, eccependo tra l’altro che il medesimo provvedimento era stato adottato dopo il decorso del termine di cui all’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 – nel testo introdotto dalla cosiddetta riforma Madia della Pubblica Amministrazione (Legge n. 124/2015) – in base al quale l’Amministrazione può annullare d’ufficio i propri atti ritenuti illegittimi “…entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici…”.
Con la recente pronuncia n. 4731/2020 il TAR si è, dunque, soffermato sull’ambito di applicazione del citato termine rilevando che – benché l’art. 21 nonies faccia esplicito riferimento ai soli “…provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici…” – tale locuzione deve necessariamente essere intesa in senso estensivo, senza tener conto del nomen iuris dei singoli provvedimenti ivi richiamati, dovendosi intendere come riferita “…a tutti gli atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari…”.
Prendendo le mosse da tale principio di carattere generale il TAR Lazio ha quindi chiarito che detto termine è applicabile anche al provvedimento di ammissione dei partecipanti alla procedura di gara adottato nella vigenza dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. (successivamente abrogato dall’art. 1, comma 22, della Legge n. 55/2019).
Nel previgente sistema normativo – connotato dal cd. rito super-accelerato in materia di appalti di cui al citato art. 120, comma 2 bis – infatti, il provvedimento di ammissione dei concorrenti era finalizzato a cristallizzare la platea dei partecipanti alla gara a seguito della valutazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla lex specialis, consentendo in tal modo la definitiva individuazione dei soggetti ammessi alla procedura.
Tale atto, dunque, si configurava come atto definitivo, inoppugnabile e a effetti irreversibili (Cons. di Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4), con la conseguenza che il medesimo provvedimento – consentendo in via definitiva ad un determinato operatore economico di partecipare alla procedura di gara – deve necessariamente ritenersi come un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del concorrente ammesso.
Sulla base di tale iter logico-giuridico, quindi, il TAR adito ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto l’esclusione di un partecipante dalla procedura e l’annullamento d’ufficio, dopo il decorso di oltre diciotto mesi, del provvedimento di ammissione dei partecipanti alla procedura di gara adottato nella vigenza dell’abrogato art. 120, comma 2 bis, c.p.a..
Scarica la sentenza del TAR Lazio n. 4731/2020