I rivestimenti dei balconi - ringhiere e divisori - devono essere considerati beni comuni dell’edificio in quanto svolgono, in via prevalente ed essenziale, la funzione estetica per l’edificio stesso, divenendo elementi decorativi e ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderla esteticamente gradevole
Un condomino contestava l’assunto del Giudice di Pace di Milano che avrebbe errato nel ritenere che le ringhiere e i divisori dei balconi fossero ricompresi tra le parti condominiali e che quindi le relative spese dovessero essere ripartite tra tutti i condomini, come da delibera assembleare, in quanto i medesimi non avrebbero costituito elementi decorativi dell’edificio.
Con la sentenza...
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